Con Provvedimento del 17 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2020, i criteri e le modalità per poter beneficiare della non imponibilità ai fini Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI.
Vengono inoltre definite le comunicazioni utili a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.