I rimborsi per i costi connessi all’utilizzo della connessione ad internet, della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento, erogati sulla base di un criterio forfetario ai dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, se non supportati da elementi e parametri oggettivi, configurano redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR e sono quindi da assoggettare alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, infatti, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 328 dell’11 maggio 2021.