Le somme erogate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario non hanno natura risarcitoria e, quindi, non sono fiscalmente rilevanti.
Questo il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 295 del 27 aprile 2021. 

Condividendo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 novembre 2005, n. 158901, l'Agenzia ha chiarito che l'equa riparazione di cui all'articolo 314 del c.p.p. costituisce concetto del tutto diverso dal risarcimento del danno, in quanto non mira alla refusione dei danni materiali intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma anche alla corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, compensi l'interessato delle conseguenze penali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica dalla stessa custodia provocate. Tale indennizzo, dunque, non rientra tra gli emolumenti tassabili.