Con la Risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, (art. 110 del DL n. 104/2020), nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (art. 6- bis del DL n. 23/2020).

Si tratta, in particolare, di tre codici tributo.
Due sono destinati al versamento tramite F24 delle imposte sostitutive sul saldo attivo e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, e sono:

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Il terzo è per l’affrancamento nel settore alberghiero e termale:

  • “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.