Con la Risposta n. 629 del 28 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate chiarisce che le sovvenzioni una tantum erogate dall'Ente locale ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subito gli effetti della chiusura o sospensione per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 54 del DL 34/2020, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto.

L'Agenzia precisa che, tale regime di esenzione, deve essere riconosciuto a condizione che tali forme di sostegno economico siano diverse, come richiesto dall'articolo 10-bis del Decreto Ristori, da quelle esistenti prima dell'emergenza.