Con la Risoluzione n. 40/E del 1 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 Dpr n. 600/1973), disposta dall'articolo 61 del Decreto "Cura Italia”, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, che invece sono contemplate nel successivo articolo 62 del medesimo decreto legge.

Nell'evenienza in cui alcuni sostituti d'imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una generica e generale sospensione dei versamenti effettuati, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti prendendo atto, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, e provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.